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Tassazione forfettaria opzionale dei neo-residenti: chiarimenti sulle polizze assicurative estere

  • websitestudioltv
  • 23 feb 2021
  • Tempo di lettura: 3 min


Tassazione forfettaria opzionale dei neo-residenti: l’AdE definisce il perimetro dei redditi di capitale di fonte estera “coperti” dall’imposta capitaria e conferma l’inclusione dei redditi prodotti da polizze assicurative estere


L’articolo 24-bis del TUIR, approvato con DPR 22/12/1986 n. 917, prevede per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, dopo essere stati residenti all’estero per almeno nove anni negli ultimi dieci periodi d’imposta, la possibilità di optare per l’applicazione di un regime fiscale particolarmente favorevole che prevede la possibilità di limitare l’imposizione diretta, indiretta e successoria ai soli redditi prodotti nel territorio nazionale ovvero di fonte domestica.

Con riferimento ai redditi prodotti all’estero il legislatore ha previsto la debenza di una imposta sostitutiva (dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e delle altre forme di tassazione alla fonte) determinata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti. Essa è stabilita nella misura pari ad Euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta.


Tale regime, sussistendone le condizioni, consente al neo-residente che vi abbia optato:

  • di escludere dalla tassazione ordinaria nazionale tutti i redditi di qualunque tipologia prodotti al di fuori del territorio nazionale;

  • di non applicare l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE) e l’Imposta sul Valore degli Immobili Esteri (IVIE);

  • di evitare l’imposta di successione e donazione sui beni e le disponibilità estere;

  • di godere dell’esonero dall’obbligo di compilazione del modello RW.

Di contro, nessun regime di favore è previsto per i redditi di fonte domestica e per le attività situate in Italia.


Sul punto, per dirimere i dubbi residui in merito alla applicabilità di tale regime a taluni redditi di capitale di fonte estera, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.12 del 18/2/2021 precisando che i redditi di capitale di fonte estera corrisposti ai neo-residenti in regime art.24-bis TUIR mantengono la propria origine (estera) e, pertanto, sono soggetti all'imposta capitaria non solo nel caso in cui siano riscossi al di fuori dei confini nazionali, ma anche nel caso in cui detti redditi siano derivanti da:

  • attività finanziarie depositate presso un conto estero ma oggetto di un contratto di custodia, gestione, amministrazione o consulenza con intermediari italiani;

  • contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario, di tipo unit-linked, stipulati con compagnie estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS), anche nei casi in cui la riscossione dei proventi sia affidata ad intermediari finanziari residenti.

Posto che nei confronti dei neo-residenti le imposte sostitutive sui redditi di capitale prodotti dalle polizze estere non sono applicabili in ragione del regime opzionale di tassazione in parola, l'Agenzia delle Entrate, ritiene, coerentemente, che in relazione a detti contratti assicurativi l’Imposta sulle riserve matematiche non sia dovuta (stessa conclusione vale per l'imposta sul valore dei contratti assicurativi in caso di compagnie estere che non abbiano esercitato l’opzione). Il relativo credito cumulato non sarebbe infatti recuperabile tramite scomputo in ragione dell’assenza di tassazione sostituiva ordinaria sui rendimenti di tali polizze assicurative.


Per completezza di argomentazioni, si precisa che in relazione alle polizze estere sottoscritte da neo- residenti, le conclusioni alle quali è approdata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione in commento sono perfettamente in linea con quanto già rappresentato nella risposta all’interpello n.178 dell’11 giugno 2020 formulato da una compagnia lussemburghese operante in Italia in regime LPS.


In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio in base al quale le polizze assicurative emesse dalla compagnia estera sono esenti da IVAFE ma, di contro, risultano attratte nell’ambito impositivo dell’imposta di bollo ex articolo 13, comma 2-ter DPR 642/1972. Tale conclusione è di assoluto rilievo per le compagnie assicurative estere cosiddette “bioptate” che operano in Italia in regime LPS, in quanto la gestione dell’imposta di bollo relativamente alle polizze dei neo-residenti potrà essere tenuta seguendo le regole già ordinariamente adottate in relazione alle altre polizze collocate in libera prestazione di servizi in Italia.


Per qualsiasi informazione o necessità di assistenza, LTV Studio Associato a disposizione dei clienti.


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