Contributo di vigilanza per le compagnie assicurative estere operanti in Italia
- websitestudioltv
- 22 feb 2021
- Tempo di lettura: 2 min
Con la pubblicazione in G.U.R.I. del D.Lgs. 30/12/2020 n.187, il legislatore ha apportato modifiche ed integrazioni rilevanti al vigente D.Lgs. 21/5/2018 n.68 di attuazione della direttiva UE n. 2016/97 riguardante la regolamentazione della distribuzione assicurativa in ambito europeo.
Il decreto correttivo in parola è entrato in vigore lo scorso 9 febbraio apportando diverse e variegate modifiche e integrazioni al codice delle assicurazioni private-CAP. Su tutti si segnalano i seguenti punti di rilievo:
- regolamentazione dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing);
- nuove regole in tema di distribuzione assicurativa e riassicurativa con riguardo in particolare ai canoni di comportamento ed ai conflitti di interesse, alla vendita abbinata di prodotti assicurativi con prodotti e/o servizi accessori non assicurativi, alla valutazione di adeguatezza e di appropriatezza dei prodotti assicurativi e agli obblighi comunicazione alla clientela;
- nuove disposizioni in tema di obbligo di informativa pubblicitaria in relazione ai prodotti assicurativi;
- rinnovate modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- riforma del meccanismo sanzionatorio nell’ambito della conciliazione;
- disposizioni riguardanti il presupposto soggettivo in tema di contributo di vigilanza alle compagnie aventi sede legale in un altro stato membro UE.
Con riferimento proprio a quest’ultimo punto, si ricorda che il legislatore ha esteso l’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione - di cui all’art. 335 del Codice delle Assicurazioni - anche a tutte le compagnie assicurative aventi sede legale in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o che sono autorizzate ad operarvi in regime di libera prestazione di servizi (LPS).
Il contributo di vigilanza applicato alla nuova platea di soggetti sarà determinato solo sui premi raccolti nel territorio nazionale in misura non superiore alla metà “del due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di gestione calcolata dall’IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente”.
La misura del contributo di vigilanza sarà determinata annualmente entro il 30 maggio con decreto del MEF, sentito l'IVASS, in modo da assicurare così la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il decreto di definizione del contributo sarà infine pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.
Per qualsiasi informazione o necessità di assistenza, LTV Studio Associato a disposizione dei clienti.


Commenti