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Non costituisce reato la falsa attestazione per il Covid

  • websitestudioltv
  • 11 mar 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

La falsa attestazione formulata per giustificare lo spostamento in Comuni soggetti a vincoli per il Covid-19 non costituisce reato.


Importantissima, e potremmo dire anche quasi scontata decisione (in un Paese le cui disposizioni normative dovrebbe essere fondate sulla Costituzione) del GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, in merito alla validità dei DPCM nel disporre le restrizioni alle libertà personali.

Il GIP ha infatti riconosciuto che non commette il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsa attestazione a pubblico ufficiale) chi abbia falsamente dichiarato di trovarsi in una delle situazioni che consentivano gli spostamenti anche all'interno del Comune di residenza in base al DPCM 8 marzo 2020; la tesi del GIP è che l'art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge previsto dall’art. 13 della Costituzione, in virtù del quale le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria (e non già in base ad una atto amministrativo) e "nei casi e nei modi previsti dalla legge" e non in forza di un atto di natura regolamentare.

Di conseguenza il GIP, ritenuto che neanche il Presidente del Consiglio dei Ministri possa limitare l’inviolabile diritto di libertà personale, ha pronunciato sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto.

Fermo restando che argomento ben diverso, ovviamente, sono le sanzioni amministrative, ben venga la decisione di un Giudice diretta a riconoscere i diritti inviolabili della persona.



 
 
 

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