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La Consulta ha sancito la retroattività del nuovo articolo 20 in materia di imposta di registro

  • websitestudioltv
  • 18 mar 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte Costituzionale con la Sentenza n.39/2021 del 16/3/2021 ha definitivamente sancito la retroattività del novellato articolo 20 DPR 131/1986. L’imposta di registro torna così definitivamente al proprio ruolo di “imposta d’atto” anche in relazione alle controversie ancora pendenti.

La Consulta con l’attesa Sentenza n.39 del 16 marzo 2021 ha definitivamente confermato che il nuovo articolo 20 del DPR 26 aprile 1986 n.131 ha effetto retroattivo e che detta retroattività non è assolutamente contraria ai principi costituzionali. Per completezza si ricorda che detto articolo è stato modificato a decorrere dal 1° gennaio 2018 dall’articolo 1, comma 87 della Legge 27 dicembre 2017 n.205, e confermato nella sua interpretazione autentica dal comma 1084 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145. Proprio la portata di quest’ultimo comma ha formato oggetto dell’intervento definitivo dei giudici costituzionali che ne hanno confermato la compatibilità con il testo costituzionale.


La nuova sentenza della Corte si inserisce nel solco già fissato dalla propria pronuncia dello scorso anno (Sentenza n. 158 del 21 luglio 2020) con la quale la Consulta aveva già avuto occasione di precisare che l’articolo 20 dell’imposta di registro non è una norma antielusiva bensì una norma di interpretazione degli atti giuridici presentati alla registrazione. L’imposta di registro (era ed) è una “imposta d’atto” e la sua applicazione deve considerare esclusivamente gli effetti giuridici prodotti dai singoli atti portati alla registrazione escludendo tutti gli elementi ad essi estranei ivi incluse le eventuali ricostruzioni interpretative complessive effettuate dall’amministrazione finanziaria in fase di accertamento del tributo.


Secondo la Corte Costituzionale gli interventi effettuati dal legislatore hanno definitivamente ricondotto l’articolo 20 alla propria originaria funzione ed hanno consentito di chiarire che l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione deve essere circoscritta ai relativi effetti giuridici. Da ciò consegue l’irrilevanza di qualsiasi disquisizione in ordine alla portata della norma interpretativa sia essa innovativa con efficacia retroattiva ovvero di interpretazione autentica.


In conclusione, secondo la Consulta, l’intervento del legislatore ha consentito di rimarcare un principio già immanente nell’ordinamento e, dunque, la portata retroattiva della norma in commento trova piena giustificazione in un ambito di ragionevolezza che consente di vedere così rispettata la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico.

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