L’appalto: soluzione contrattuale con qualche rischio
- websitestudioltv
- 1 apr 2021
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Capita sovente che i nostri clienti ci comunichino di aver dato in appalto la produzione di beni o, più frequentemente, la realizzazione di servizi.
Lo strumento contrattuale è certamente utile e flessibile ma è necessario prestare attenzione agli appaltatori (ed ai sub appaltatori) per evitare di pagare più volte la stessa prestazione.
Orbene, per comprendere il problema si deve considerare che il contratto è disciplinato dal codice civile (art. 1655 e ss. c.c.) e dal D.Lgs. 276/2003 (più volte modificato nel corso degli anni).
Il legislatore ha ritenuto che l’art. 1676 c.c. (norma che disciplina le tutele degli ausiliari dell’appaltatore) non fosse sufficiente per proteggere le prestazioni dei lavoratori e a tale scopo ha introdotto l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Detta norma amplia l’ambito della responsabilità solidale tra committente e appaltatore nel contratto di appalto prevedendo che:
il committente ha una responsabilità solidale per i crediti retributivi, contributivi e premi assicurativi relativi ai lavoratori dell’appaltatore e del subappaltatore;
i lavoratori dell’appaltatore e del subappaltatore e gli enti hanno diritto di agire direttamente nei confronti del committente e di chiedere il pagamento di quanto ad essi dovuto;
il committente è tenuto a pagare i lavoratori e gli enti anche se nel frattempo abbia già pagato l’appaltatore (è riconosciuta un’azione di regresso, spesso priva di effettiva utilità);
la responsabilità del committente perdura per due anni dalla cessazione dell’appalto.
Ben si comprende, quindi, che il committente deve prestare la massima attenzione all’appaltatore, verificando anche che quest’ultimo assolva agli obblighi nei confronti dei propri ausiliari (siano essi lavoratori o altre imprese).
Come al solito, LTV Studio Associato è a disposizione dei clienti per qualsivoglia chiarimento e per l’assistenza necessaria.


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