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Corte di cassazione - ordinanza 24647/2021 del 13/9/2021 in materia di imposta di registro.

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  • 15 set 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

La Cassazione con l’Ordinanza 24647/2021 del 13/9/2021 conferma che l’art.20 DPR 131/1986 è norma di interpretazione degli atti giuridici presentati alla registrazione e non norma “antielusiva”.


La recentissima Ordinanza della Cassazione prende le mosse nell’alveo definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 con la quale i giudici della Consulta avevano già avuto occasione di stabilire che l’articolo 20 dell’imposta di registro non è una norma antielusiva bensì una norma di interpretazione degli atti giuridici presentati alla registrazione. La natura dell’imposta di registro è dunque quella di una “imposta d’atto”. Da ciò consegue inevitabilmente che la sua corretta applicazione non può che prendere le mosse dagli effetti giuridici prodotti dai singoli atti sottoposti a registrazione; ciò valendo ad escludere in radice tutti quegli elementi extra-testuali ad essi estranei ivi incluse le eventuali ricostruzioni interpretative complessive effettuate dall’amministrazione finanziaria in fase di accertamento del tributo.

L’Ordinanza della Suprema Corte in commento, richiamando i suddetti principi, ha dunque ribadito che l’articolo 20 è dunque una norma di tipo interpretativo dell’atto portato alla registrazione e preclude il ricorso ad elementi estranei ad esso ai fini della sua concreta applicazione. La controversia rimessa al giudizio della Cassazione in commento ha riguardato la pretesa riqualificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un atto di costituzione di una società a seguito di conferimento con successiva cessione delle relative quote in una cessione di ramo d’azienda. Sul punto, i Supremi Giudici hanno chiaramente precisato che l’articolo 20 invocato dall’amministrazione finanziaria non è lo strumento adatto allo scopo preteso. Tale norma, infatti, non regola l’accertamento del possibile intento elusivo delle parti coinvolte negli atti sottoposti alla registrazione bensì la semplice verifica ed accertamento di quanto dagli stessi realizzato mediante i medesimi. Sotto tale luce, la portata dell’articolo 20 è dunque esclusivamente quella di consentire la verifica di conformità degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione con l’imposta assolta.


In conclusione, la Cassazione nel definire il ruolo e la funzione dell’articolo 20 in commento, non esclude la possibilità dell’amministrazione finanziaria di contestare gli eventuali indebiti vantaggi fiscali nonché la complessiva valutazione di ragioni extra fiscali delle parti coinvolte negli atti ma precisa che, a tale scopo, lo strumento giuridico appropriato utilizzabile in sede di verifica ed accertamento è l’articolo 10bis della Legge n.212/2020 (Statuto del Contribuente) che regola la disciplina dell’abuso del diritto in chiave anti elusiva.


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